Il Pezzo Etneo

Arpa Sicilia, l’inquinamento acustico derivante dal rumore delle campane Il comunicato stampa di Arpa sicilia
Pezzoetneo,  17 Luglio 2024
SOS rumore e vibrazioni causate dalle campane della chiesa nel quartiere. Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni all’Urp di ARPA Sicilia. L’Agenzia però  interviene solo a supporto tecnico degli Enti pubblici preposti alle attività di controllo o a supporto tecnico dell’Autorità Giudiziaria. Le norme La legge quadro sull’inquinamento acustico, la numero 447 del 1995 assegna ai Comuni il […]

SOS rumore e vibrazioni causate dalle campane della chiesa nel quartiere. Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni all’Urp di ARPA Sicilia. L’Agenzia però  interviene solo a supporto tecnico degli Enti pubblici preposti alle attività di controllo o a supporto tecnico dell’Autorità Giudiziaria.

Le norme

La legge quadro sull’inquinamento acustico, la numero 447 del 1995 assegna ai Comuni il controllo e il rispetto della normativa acustica per i rumori prodotti da attività produttive, la chiesa non è considerabile tale.

Per il disturbo causato dalle campane, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, ha emanato due importanti note esplicative (nota prot. DSA-2009-0001184 d.d. 26.01.2009 e nota prot. DSA-2009-0010450 d.d. 28.04.2009), in cui si evidenzia che: “Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dal Concordato tra essi, ossia i Patti Lateranensi, che però non esplicano il problema dell’inquinamento acustico ma ribadisce quanto nella Costituzione relativamente alla libertà di espressione di culto e di farne propaganda”.

Il suono delle campane è inquadrato sotto il profilo liturgico dalla Conferenza Episcopale Italiana, Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici Sez. I, Circolare n.33 del 13 maggio 2002 come finalizzato al culto, quale segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana.

Lo scandire delle ore od altre emissioni sonore, ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile, deve avere un livello sonoro tale da non superare la “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile, a ribadirlo è anche la sentenza della Cassazione Penale, la 2316 del 23 aprile 1998, la quale ha espresso che “…il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, se non collegato con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 codice penale, non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro”.

Sia per quanto previsto dall’art. 4 del DM 14/11/97 sia per quanto sopra riportato al rumore delle campane utilizzate in relazione ad eventi liturgici si applicano solo i limiti assoluti diurni e notturni.

Come fare una segnalazione? A chi rivolgersi?

La segnalazione va inviata alla Diocesi che potrebbe regolamentare il suono delle campane.

Se non si ottenesse riscontro dalla Diocesi si può fare un esposto formale alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria (ad es. Procura).

Se si intende contestare la intollerabilità delle immissioni di rumore ai sensi dell’art. 844 del c.c. si deve adire alla Giustizia civile.

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