Cassazione: «Incompatibile pure in caso di partecipazione minoritaria dell’Ente»
Emanuele Mirabella, componente del Consiglio di amministrazione di Acoset e consigliere comunale a sostegno del sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, non può ricoprire contemporaneamente le due cariche. Non può farlo perché il duplice e contemporaneo ruolo - quello di consigliere comunale e di amministratore della partecipata, tra gli altri, anche dal Comune di Gravina - lo espone a una potenziale posizione di conflitto di interesse.
Circostanza per la quale il Testo unico degli enti locali (Tuel), a garanzia dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, pone la disposizione di cui il comma 5 dell'articolo 78. «Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori, ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi (come quello di amministratore nel cda di una partecipata, ndr) e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province».
Perché, nel caso in questione e a mo'di esempio, Mirabella da una parte e in qualità di consigliere comunale si potrebbe trovare ad approvare un intervento straordinario per la riparazione di una conduttura con conseguente esborso di denaro da parte dell'Ente; e dall'altra, parallelamente e in qualità di amministratore della società per azioni interamente pubblica, si troverebbe a ricevere quel compenso che lui stesso ha approvato (nelle vesti di consigliere comunale) per l'effettuazione dei lavori. Senza considerare gli interessi che ne derivano per il Comune e per chi lo guida nonché le influenze esercitabili. Per questo Mirabella è incompatibile con l'incarico.
La governance di Acoset, i soci, le quote e la politica: chi comanda la partecipata dell'acqua
Il Cda
Il Consiglio di amministrazione è presieduto da un anno e mezzo dal belpassese ed ex direttore del Credito cooperativo etneo Giovanni Rapisarda, parrebbe riferimento del Movimento popolari e autonomisti (Mpa) guidato da Raffaele Lombardo. Al suo fianco ci sono Vanessa D'Arrigo e Emanuele Mirabella. La prima, donna di fiducia del sindaco di San Giovanni la Punta Nino Bellia, ha ricoperto la carica di presidente della terza municipalità in quota Mpa e nel 2013 consigliere provinciale con gli autonomisti. D'Arrigo è anche la moglie di Maurizio Mirenda, a quei tempi intercettato durante un incontro nel quartiere San Cristoforo, con l'ex consigliere della prima municipalità Ernesto Privitera - imputato e poi assolto nel processo incardinato sul reato di voto di scambio a Raffaele Lombardo - a casa del pregiudicato Nino Balsamo, cognato del boss mafioso del clan Cappello Bonaccorsi, Orazio Privitera. Mirenda adesso siede tra i banchi del consiglio comunale a Palazzo degli Elefanti. Mirabella, invece, è uomo di fiducia del sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso. Chimico di professione, dipendente della casa farmaceutica Pfizer, Mirabella è presidente del circolo gravinese di Fratelli d'Italia.
Le partecipazioni: i venti Comuni soci
Adrano: Partecipazione del 18,1 per cento pari a 638.884 euro
Belpasso: Partecipazione del 15,5 per cento pari a 547.564 euro
Mascalucia: Partecipazione del 5,9 per cento pari a 203.226 euro
San Giovanni la Punta: Partecipazione del 5,4 per cento pari a 191.308 euro
Aci Sant'Antonio: Partecipazione del 5,3 per cento pari a 186.423 euro
Nicolosi: Partecipazione del 5,1 per cento pari a 178.953 euro
Gravina: Partecipazione del 4,8 per cento pari a 170.183 euro
Pedara: Partecipazione del 4,5 per cento pari a 160.919 euro
Santa Maria di Licodia: Partecipazione del 4,3 per cento pari a 152.733
Catania (San Giovanni Galermo): Partecipazione del 4,1 per cento pari a 143.911 euro
Tremestieri Etneo: Partecipazione del 4 per cento pari a 143.675 euro
Trecastagni: Partecipazione del 4 per cento pari a 140.239 euro
Ragalna: Partecipazione del 3,7 per cento pari a 130.918
Viagrande: Partecipazione del 3,1 per cento pari a 102.889
San Gregorio: Partecipazione del 2,8 per cento pari a 91.874
Valverde: Partecipazione del 2,7 per cento pari a 84.397
San Pietro Clarenza: Partecipazione del 2,5 per cento pari a 72.052
Sant'Agata Li Battiati: Partecipazione del 2,4 per cento pari a 69.525
Camporotondo Etneo: Partecipazione dell'1 per cento pari a 38.093
Aci Bonaccorsi: Partecipazione dell'1 per cento pari a 29.755
Il collegio sindacale
Rosaria Castro (Presidente)
Armando Mazzaglia
Salvatore Concorso
Revisore dei conti: Salvo Torrisi
Direttore: Antonio Coniglio, vicino al sindaco di Adrano Fabio Mancuso
La normativa
Sull'argomento ci sono una corposa legislazione nazionale, una disciplina regionale che ricalca le disposizioni del Tuel e gli orientamenti della Cassazione che, in qualche misura, apportano dei correttivi a quella che, per definizione, è nota come schizofrenia del legislatore. «È incompatibile con la carica di consigliere comunale - è il tenore della legge regionale del 1986 che si rifà all'articolo 63 del Tuel - l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando quest'ultima superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente».
La disposizione, che richiama in toto la normativa nazionale, non è applicabile al Comune di Gravina, che in Acoset vanta azioni pari a circa 173mila euro, che sul capitale sociale di circa tre milioni e mezzo pesano per il 4,8 per cento. Una partecipazione minoritaria e troppo esigua per rientrare nell'incompatibilità prevista dalla legge regionale. Così come troppo esigue risultano le partecipazioni di tutti gli altri Comuni: si pensi che le azioni dei soci maggioritari - i Comuni di Adrano e Belpasso - non superano il 18 per cento.
Ed è qui, però, che subentra la Corte di Cassazione che, con le pronunce del 2001 e del 2015 - che richiamano quella del 1995 -, elimina ogni rilevanza dell'elemento quantitativo e, con essa, la subordinazione dell'incompatibilità a qualunque cifra. Tanto per la partecipazione quanto per le sovvenzioni. «Anche la presenza di una partecipazione soltanto minoritaria del Comune al capitale della società amministrata dal consigliere comunale, indipendentemente dall'entità della quota sottoscritta - scrivono i giudici di legittimità - pone sempre il socio in condizioni di concorrere alla formazione della volontà perché egli ha, in ogni caso, la possibilità di intervenire nelle assemblee, svolgendo eventualmente opera di convincimento nei riguardi degli altri soci».
Un'attività, continua la Corte, «che manifesta un potere di ingerenza nel funzionamento della società rispetto al quale ricorre la necessità di prevenire ogni potenziale conflitto di interesse e di evitare che il consigliere comunale partecipante alla società si identifichi con il ruolo di amministratore». Basterebbe la pronuncia della Cassazione per dichiarare incompatibile Mirabella e, parallelamente, chiedersi con quale diritto sieda contemporaneamente al senato cittadino e nel cda di Acoset.
Eppure di precedenti ce ne sono diversi. Come il caso del consigliere comunale di un Comune friulano, contemporaneamente membro del cda di Autostrade Centro Padane. Una controversia alla quale ha definitivamente messo la parola fine la Cassazione del 2001 dichiarandone l'incompatibilità «perché il Comune, pur azionista di minoranza - scrive la Corte - aveva in concreto la possibilità di concorrere alla formazione della volontà della società, esprimendo in assemblea un voto suscettibile di risultare addirittura determinante perché nessun Comune detiene la maggioranza delle quote». Esattamente come in Acoset spa.
Le conseguenze sul piano sanzionatorio
Mirabella, adesso, se il Comune o Acoset - in particolare i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione - decidessero di intervenire, dovrebbe essere diffidato a far cessare l'incompatibilità, optando per l'una o l'altra carica. In caso di mancata ottemperanza alla diffida senza che l'incompatibilità venga fatta cessare, il consigliere decadrebbe. Se l'incompatibilità venisse fatta valere, Mirabella dovrebbe pure rispondere della mancata «tempestiva comunicazione di sopravvenute cause di incompatibilità» nei confronti di Acoset - verificatesi al momento dell'elezione a palazzo comunale, avvenuta sette mesi dopo l'assunzione dell'incarico nel cda della partecipata -, e del possibile reato di dichiarazioni mendaci o reticenti per la dichiarazione effettuata da consigliere comunale a Gravina.