Lo ha deciso il Tar Palermo: «l’azienda sanitaria deve stipulare il contratto»
Con bando ritualmente pubblicato, l'Asp di Agrigento ha indetto procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi e radioattivi prodotti dalle strutture dell'azienda sanitaria provinciale. All'esito della procedura di gara, l'azienda ha aggiudicato l’appalto in favore della Lvm con sede a San Biagio Platani. Avverso l'aggiudicazione disposta dell'azienda ospedaliera di Agrigento, la seconda classificata ha proposto ricorso al Tar di Palermo contestando che l'impresa aggiudicataria non avesse i requisiti per la partecipazione alla gara, adducendo un difetto di iscrizione nel registro delle imprese e che non avesse allegato un’idonea convenzione con impianto di smaltimento e/o recupero dei rifiuti necessaria per lo svolgimento del servizio.
La ditta, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airo’, si è costituita in giudizio per ribadire la legittimità dell’aggiudicazione e chiedere, con ricorso incidentale, l’esclusione della stessa impresa ricorrente. In particolare, i legali Rubino, Alfieri e Airo’, hanno ribadito che l’aggiudicataria avesse dimostrato, già in sede di gara, di avere un’iscrizione camerale coerente con l'oggetto dell’appalto e che la convenzione con impianto di trattamento allegata all’offerta fosse conforme al disciplinare di gara. Oltre a difendere la legittimità dell’aggiudicazione in favore della propria assistita, i legali dell'azienda privata hanno censurato, con ricorso incidentale, che in realtà a essere esclusa dalla gara doveva essere proprio l’impresa ricorrente che aveva prodotto una convenzione con l'impianto di trattamento dei rifiuti priva di sottoscrizione.
In accoglimento delle difese dei legali Rubino, Alfieri e Airo’, il Tar di Palermo ha ribadito la legittimità dell'aggiudicazione in favore della società e ha disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente condannandola alle spese processuali. Per effetto della pronuncia del Tar Palermo, l'Asp di Agrigento dovrà stipulare il contratto con la Lvm.